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     Colf e badanti

Contratto e rapporto di lavoro

Al Caf UNSIC potrai stipulare il contratto a norma del CCNL del lavoro domestico. Datore di lavoro e lavoratore dovranno presentarsi al Caf con validi documenti di riconoscimento, codice fiscale ed eventualmente il permesso di soggiorno.

     Stipula del contratto: documenti utili

Per la stipula del contratto a norma del CCNL del lavoro domestico, è necessario presentarsi allo Sportello Colf e Badanti con i seguenti documenti:

DATORE DI LAVORO

  • documento di riconoscimento valido, Carta d'identità o Passaporto

  • Codice Fiscale rilasciato dall'agenzia dell'entrate

  • Dati assistito se non coincidono con i dati del datore di lavoro

  • eventuale delega, ad un familiare, se il datore di lavoro è impossibilitato a presentarsi per la stipula del contratto o a firmare

LAVORATORE e LAVORATRICE

COMUNITARIO - Documento di riconoscimento valido, Carta d'identità (e stato estero di appartenenza) o Passaporto; Codice Fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate

EXTRACOMUNITARIO - Documento di riconoscimento valido, Carta d'identità (e stato estero di appartenenza) o Passaporto; Codice Fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate; Permesso di soggiorno in corso di validità. In caso di rinnovo, puó essere presentata la ricevuta di invio della documentazione rilasciata dall'ufficio postale.

    Cessazione del rapporto di lavoro, TFR

La durata del rapporto di lavoro può essere di tipo determinato (al momento dell'assunzione si stabilisce la data di chiusura) o indeterminato. In quest'ultimo caso, per la rescissione del rapporto di lavoro, entrambe le parti (sia per il licenziamento che per le dimissioni) devono presentare una dichiarazione scritta che rispetti gli obblighi del preavviso previsti dal CCNL che una parte deve all'altra; tale periodo varia a secondo dell'anzianità lavorativa.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il Caf Cisl si occuperà di comunicare telematicamente all'INPS, entro 5 giorni dalla data di cessazione, l'avvenuta chiusura del rapporto di lavoro.

Il Caf Cisl assiste il datore di lavoro nel calcolo del TFR (trattamento di fine rapporto) e di tutte le spettanze maturate dal lavoratore/lavoratrice alla data di chiusura del rapporto di lavoro.

Per il lavoratore domestico, il TFR ammonta all'incirca ad una mensilità per ogni anno di lavoro. Tale quota sarà pagata, in proporzione al periodo lavorato, al termine del rapporto di lavoro. Sono previsti casi eccezionali per la liquidazione di una parte del TFR a rapporto di lavoro ancora in corso (acquisto prima casa, spese mediche).

Agevolazioni fiscali

In caso di assunzione di colf/badanti, il datore di lavoro ha diritto alla deduzione dei contributi INPS versati durante l'anno. Il Caf UNSIC predisporrà la dichiarazione sulle somme erogate durante l'anno, necessaria per ottenere l'agevolazione. Chi assume una badante per assistere un soggetto non autosufficiente ha diritto, oltre alle deduzioni del punto precedente, a un ulteriore detrazione del 19%, per un importo non superiore ad euro 2.100,00.

CAS.SA.COLF

Federazioni di categoria e parti datoriali hanno messo a disposizione dei lavoratori e dei datori di lavoro un ulteriore strumento per fornire, oltre alle garanzie degli enti previdenziali, prestazioni assistenziali per migliorare la tutela socio-sanitaria e garantire così diritti e professionalità del servizio di collaborazione domestica.

Copertura della responsabilità civile per i datori di lavoro

I datori di lavoro potranno usufruire di una garanzia in caso di infortuni subiti dai dipendenti che sarà operativa anche per il così detto "rischio in itinere" riconosciuto dall'Inail. Nel dettaglio, la CAS.SA.COLF garantisce il datore di lavoro per il caso di infortunio di cui il prestatore di lavoro o, nell'ipotesi di morte, i suoi beneficiari o soltanto alcuni di essi avanzino nei confronti del datore di lavoro stesso pretese a titolo di responsabilità civile e si obbliga a tenere indenne il datore di lavoro domestico iscritto alla CAS.SA.COLF, fino al limite di 50.000 € annui, di quanto sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile.

Rischi e sanzioni

La Direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del lavoro, in ordine all'impiego di lavoratori domestici a nero, ha stabilito una serie di sanzioni, amministrative e civili.

Cosa succede se...

Non si comunica l'assunzione o cessazione all'Inps

Il datore di lavoro ha l'obbligo di comunicare all'Inps l'assunzione e anche l'eventuale trasformazione o cessazione del rapporto di lavoro. Se il datore di lavoro omette o ritarda la comunicazione obbligatoria all'Inps, deve pagare una sanzione amministrativa al Centro per l'Impiego che va da 200 a 500 euro per ogni lavoratore.

Non si iscrive il lavoratore all'Inps

Inviando la comunicazione all'INPS all'atto dell'assunzione, il lavoratore viene iscritto all'ente previdenziale. Se il datore di lavoro non invia la comunicazione obbligatoria di assunzione, il lavoratore non viene iscritto. In questo caso, la Direzione Provinciale del Lavoro può applicare al datore di lavoro una sanzione che va da 1.500 euro a 12.000 euro per ciascun lavoratore "in nero", maggiorata di 150 euro per ciascuna giornata di lavoro effettivo, cumulabile con le altre sanzioni amministrative e civili previste contro il lavoro nero.

Non si pagano i contributi

Nel caso di "lavoro nero" (lavoratore assunto senza Comunicazione e senza iscrizione all'Inps) la legge prevede che, per l'omesso pagamento dei contributi di ogni lavoratore, il datore di lavoro debba pagare le sanzioni civili al tasso del 30% in base annua calcolate sull'importo dei contributi evasi con un massimo del 60% ed un minimo di 3.000 euro, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata. Quindi, anche per una sola giornata di lavoro "in nero", il datore di lavoro può essere punito con la sanzione minima applicabile di 3.000 euro.
Questa sanzione civile è cumulabile con le sanzioni amministrative per la mancata comunicazione e per la mancata iscrizione all'Inps nei termini stabiliti.

Si pagano i contributi in ritardo

Il versamento tardivo dei contributi comporta per legge l'applicazione al datore di lavoro di sanzioni pecuniarie da parte dell'Inps, al tasso vigente alla data di pagamento o di calcolo (attualmente pari al 6,50% in base annua) e per un massimo del 40% sull'importo dovuto nel trimestre o sulla cifra residua da pagare. Questo tasso di interesse si applica a condizione che il datore di lavoro effettui spontaneamente il versamento entro i 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi, prima di contestazioni o richieste da parte di Inps, Inail e Ispettorato del lavoro. Se questo termine non viene rispettato si ricade nel caso dell'evasione contributiva, sanzionata con un'aliquota del 30% in base annua sull'importo evaso nel trimestre.

Il lavoratore non ha il permesso di soggiorno

A queste sanzioni si aggiungerà l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

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