
Dichiarazione di successione
​
La dichiarazione
La Dichiarazione di Successione (in passato chiamata denuncia) consiste in una serie di adempimenti che il contribuente (erede, legatario, ecc. del De Cuius) deve eseguire per procedere al trasferimento delle attività e passività agli eredi sia per legge che testamentari. Tale dichiarazione redatta su apposito modello fornito dall'Amministrazione Finanziaria e va presentata entro un anno dalla data del decesso all'Agenzia delle Entrate competente territorialmente (ultima residenza del defunto, se questa era all'estero l'Agenzia competente è quella dell'ultima circoscrizione di residenza in Italia e se non è nota l'Agenzia competente è quella di Roma 6).
Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione di successione il coniuge o i parenti in linea retta se la successione non comprende beni immobili e diritti reali immobiliari e il valore globale dell'asse ereditario lordo (cioè il valore complessivo dei beni e dei diritti caduti in successione) non supera i 100.000,00 euro
Le dichiarazioni di successione sono inoltre distinte in:
-
PRINCIPALE. E' la prima dichiarazione in assoluto, presentata per quel de cuius
-
MODIFICATIVA Si presenta per modificare mappali, quote, eredi, senza che aumenti il valore dell'asse ereditario. Vanno sempre pagate le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa (200,00 euro – ovviamente l'imposta minima è sempre riferita a quella in vigore alla data di apertura della successione), nonché l'imposta di bollo, la tassa ipotecaria e i tributi speciali
-
INTEGRATIVA. Va presentata quando occorre inserire nell'asse ereditario altri beni che non sono stati inseriti nella dichiarazione principale.
-
SOSTITUTIVA. Sostituisce completamente la prima dichiarazione.
-
AGGIUNTIVA. Di solito si presenta per aggiungere quote (1/2, 1/3 ecc) per cespiti già dichiarati e già trascritti con una quota inferiore, rispetto a quella del de cuius
L'imposta di successione
IMPOSTE che gravano sulla successione
-
Imposte IPOTECARIA E CATASTALE
Tali imposte colpiscono i beni immobili. La ipotecaria (di trascrizione) si calcola sul 2% del valore degli immobili (minima € 200,00) e quella catastale (voltura catastale) si calcola sull' 1% del valore degli immobili (minimo € 200,00). La legge 342/2000 ha esteso le cosiddette agevolazioni "prima casa" anche per le successioni e le donazioni. Pertanto se un immobile e le sue pertinenze (cantina e box auto) rappresentano una "prima casa" per almeno uno degli eredi, le imposte ipotecaria e catastale sono auto-liquidate dal contribuente in misura fissa (€ 200,00 per la Ipotecaria ed € 200,00 per la Catastale) previa presentazione di una auto-dichiarazione con la quale richiede la citata agevolazione.
-
IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'INVIM
Tale imposta colpisce gli immobili caduti in Successione e acquistati dal defunto prima del 31 dicembre 1992; è pari all'1% del valore complessivo degli immobili, se questo supera € 129.114,22. Tale imposta non si detrae da quella di Successione. Per la sua applicazione si distinguono due archi temporali:
-
Successioni apertasi a partire dal 29 marzo 1997 e fino al 31 dicembre 1999:
Imposta sostitutiva Invim dell'1% (oltre l'importo di € 129.114,22) -
Successioni apertasi a partire dal 1 gennaio 2000 e fino al 30 giugno 2000:
Imposta sostitutiva Invim dell'1% (oltre l'importo di € € 180.759,91.)
-
-
INVIM. (Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili)
Tale imposta continua ad applicarsi per quelle Successione apertasi in data antecedente al 28/09/1996, (vanno verificate le tariffe in vigore alla data di apertura della Successione). Di fatto tale imposta è stata sostituita dall'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I. D.L. 30/12/92, n. 504) dal 01.01.1993, per cui l'INVIM trova ancora applicazione, con le aliquote massime, per i trasferimenti posti in essere prima di tale data.
-
IMPOSTA DI SUCCESSIONE con le attuali aliquote di calcolo per eredi e legatari
-
Coniugi e parenti in linea retta 4,00 %.
-
Altri parenti fino al 4° grado, affini in linea retta ed affini in linea collaterale fino al terzo grado 6,00%.
-
Altri soggetti 8,00 %.
Esenzioni e riduzioni
-
Quota esente da imposta di successione per eredi in linea retta e coniuge €1.000.000.000,00
-
Quota esente da imposta di successione per fratelli e sorelle € 100.000,00
-
Quota esente da imposta di successione per portatori di handicap grave €.1.500.000.000,00 (non cumulabile con le esenzioni precedenti).
-
La voltura catastale
La voltura catastale consiste nell'aggiornare gli atti conservati in catasto, sia del Catasto Terreni che del catasto Fabbricati.
La domanda di voltura va presentata all'Agenzia delle Entrate - Territorio competente (quello nella cui Provincia è stato registrato l'atto o presso quello dove ricadono i beni trasferiti) entro 30 giorni dalla registrazione dell'atto stesso (rogito, ordinanza, sentenza, Dichiarazione di Successione, ecc.).
Alla domanda di voltura, che aggiornerà gli intestatari catastali per tenere in evidenza i trasferimenti da una persona ad un'altra, vanno allegati nel caso della Dichiarazione di Successione i seguenti documenti:
-
copia della Dichiarazione di Successione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate;
-
copia dell'eventuale testamento (in caso di Successione testamentaria);
-
copia del verbale della eventuale rinuncia all'eredità.
Se vi sono più cespiti (urbani e terreni) nello stesso comune dovrà essere utilizzata una domanda di voltura per gli immobili urbani ed una per i terreni.
Con l'introduzione di Voltura1.1 (software predisposto dall'Agenzia delle Entrate - Territorio) la domanda di voltura si presenta, oltre che su modello cartaceo, su supporto informatico (floppy, CD, chiavetta USB). In questo modo l'aggiornamento degli atti catastali e simultaneo alla presentazione della voltura catastale.