
CONSULENTI DEL LAVORO
CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ORDINE
REGOLAMENTO PRATICANTATO
ARTICOLO 1
REGISTRO DEI PRATICANTI
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1. Presso ogni Consiglio Provinciale dell’Ordine è tenuto un registro dei praticanti nel quale
debbono essere iscritti coloro che , in possesso dei requisiti richiesti, svolgono la pratica professionale
per l’ammissione all’esame di abilitazione per l’esercizio della professione di Consulente del Lavoro.
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2. La pratica può essere svolta presso lo studio professionale di un consulente del lavoro
iscritto all’Albo da almeno due anni o di altro professionista di cui all’articolo 1 della Legge 11
gennaio 1979 n. 12 che abbia effettuato la comunicazione di cui al primo comma del citato articolo 1
da almeno tre anni.
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3. In quest’ultima ipotesi i praticanti, nel numero massimo consentito dall’art. 4, potranno
essere ammessi alla pratica esclusivamente presso lo studio per il quale sia stata effettuata la
comunicazione, e nel quale venga effettivamente svolta l’attività di cui al primo comma dell’art. 1
della Legge n. 12/79.
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4. La domanda d’iscrizione nel registro dei praticanti deve essere presentata, debitamente
sottoscritta al Consiglio dell’Ordine nella cui provincia il richiedente ha la residenza e deve essere
corredata dai seguenti documenti:
a)Certificato di nascita;
b)Certificato di residenza;
c)Certificato di cittadinanza di uno Stato membro UE o di uno Stato estero a condizioni di
reciprocità;
d)Certificati dei carichi pendenti rilasciati dalle competenti procure della Repubblica presso il
Tribunale e presso la Pretura;
e)Certificato del Casellario giudiziale;
f)Originale, copia autenticata o certificazione del titolo di studio richiesto;
g)Dichiarazione del professionista che attesti l’ammissione alla pratica nel proprio studio e certifichi i
requisiti soggettivi di cui al secondo comma del presente articolo, nonché il numero di praticanti
presenti nello studio;
h)Ricevuta del pagamento del contributo “una tantum” per l’iscrizione al registro e ricevuta attestante
l’avvenuto pagamento del contributo annuale nelle misure stabilite dal Consiglio Provinciale ai
sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 23.11.1944 n. 382;
i)Due foto formato tessera firmate dall’interessato;
l) La dichiarazione di non svolgere praticantato per altre attività professionali.
5. I certificati di cui alle lettera b), c), d), e) debbono essere in data non anteriore a tre mesi e
possono essere sostituiti da dichiarazioni autocertificative, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti.
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ARTICOLO 2
REQUISITI PER IL TIROCINIO
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1. Fino alla riforma della Legge 11.01.1979 n. 12, sono ammessi alla pratica coloro che,
intendendo svolgere il tirocinio professionale, abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e siano in
possesso, oltre che dei requisiti di cui all’art. 1, di uno dei titoli di studio validi per l’ammissione
all’esame di Stato determinati dall’ultimo Decreto Interministeriale di cui all’art. 3 ultimo comma
della Legge 12/79.
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ARTICOLO 3
PROCEDURA DI ISCRIZIONE
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1. Il Consiglio Provinciale dell’Ordine delibera in merito alla domanda di iscrizione entro
sessanta giorni dalla data di presentazione e l’iscrizione ha effetto dalla data di presentazione della
domanda.
2. Il Consiglio Provinciale provvede a dare comunicazione della delibera assunta al praticante
ed al professionista, entro dieci giorni a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Se la pratica si svolge presso lo studio di un professionista residente in un’altra Provincia, la
comunicazione deve essere effettuata anche al Consiglio di detta Provincia.
4. Avverso l’operato del Consiglio Provinciale gli interessati possono proporre ricorso al
Consiglio Nazionale dell’Ordine, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione
relativa al provvedimento notificato, o dalla scadenza del termine di sessanta giorni, trascorsi senza
che il Consiglio provinciale abbia comunicato le proprie decisioni in ordine alle domande proposte.
5. Il Consiglio Provinciale provvede ad iscrivere il praticante nel registro di cui all’art. 1 che
deve contenere:
•le generalità complete degli iscritti;
•il titolo di studio posseduto;
•la data di inizio del periodo di pratica;
•l’indicazione del professionista presso il quale la pratica viene svolta;
•l’inizio e la fine del periodo di sospensione ed i motivi dell’evento;
•i fatti modificativi delle modalità di svolgimento del tirocinio;
•la data e i motivi della cancellazione dal registro.
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ARTICOLO 4
LIMITE DI AMMISSIONE
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1. Il professionista, anche associato, non può ammettere contemporaneamente e
complessivamente più di due praticanti presso il proprio studio. Il praticantato non può essere svolto
contemporaneamente per attività professionali diverse.
2. Il praticantato, gratuito per sua natura e finalità, non esclude la contemporanea esistenza di
un rapporto di subordinazione a tempo parziale.
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ARTICOLO 5
PERIODO DI PRATICANTATO E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
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1. Il periodo di pratica non può essere inferiore a due anni e deve essere svolto con diligenza,
assiduità e con una frequenza minima di quattro ore medie giornaliere, sotto la direzione del
professionista che deve fornire la preparazione idonea per l’esercizio della professione, sia sotto
l’aspetto tecnico che sotto il profilo comportamentale e deontologico.
2. Lo svolgimento della pratica può essere sospeso per servizio militare, per gravidanza e
puerperio e per motivi di salute che comportino impedimento alla frequenza per un periodo superiore
ai tre mesi e fino ad un massimo di dodici mesi.
3. Le cause di sospensione debbono essere comunicate tempestivamente al Consiglio
Provinciale dal praticante, con dichiarazione controfirmata dal professionista.
4. Al termine degli eventi che hanno causato la sospensione il praticante deve riprendere la
frequenza dello studio e provvedere a darne comunicazione entro trenta giorni al Consiglio
Provinciale, con lettera raccomandata sottoscritta anche dal professionista. Il Consiglio ne prende atto,
facendo salvo il periodo già maturato.
5. Fermo restando l’obbligo di frequenza di cui al primo comma del presente articolo, il
professionista è tenuto a consentire al praticante la partecipazione a corsi di preparazione specifica o a
corsi di studi universitari o post-universitari.
6. I Consigli Provinciali vigilano sull’effettivo e lodevole svolgimento della pratica. In caso di
comprovate dichiarazioni mendaci, rese al fine di convalidare periodi di pratica non effettivamente
svolti, il Consiglio provinciale, sentite le parti, provvede alla cancellazione dal registro dei praticanti
ed avvia il formale procedimento disciplinare nei confronti dell’iscritto all’Albo.
7. Se la dichiarazione mendace proviene da un professionista diverso dal Consulente del
Lavoro (di cui all’art. 1 della L. 12/79) il Consiglio Provinciale provvede alla segnalazione
all’omologo Consiglio dell’Ordine competente chiedendo l’apertura del procedimento
disciplinare e la
comunicazione dell’eventuale provvedimento adottato nei confronti di tale soggetto.
8. I Consigli Provinciali attuano la vigilanza sul lodevole svolgimento della pratica
determinando quale dei seguenti strumenti di valutazione adottare al termine di ogni semestre ovvero
di ogni anno di tirocinio:
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a) redazione di una tesina teorico-pratica per ognuna delle seguenti materie: diritto del lavoro,
legislazione sociale, diritto tributario;
b) elaborazione di una relazione sull’attività svolta in riferimeto alle materie di cui alla lettera a);
c) compilazione di un questionario predisposto dal Consiglio Provinciale sempre sulle materie di
cui sopra.
Gli elaborati di cui alle lettere a) o b) dovranno essere presentati a cura del praticante, da lui
sottoscritti e controfirmati dal professionista, al Consiglio Provinciale entro trenta giorni dalla
scadenza del periodo di cui sopra unitamente al libretto di cui all’art. 6 comma 1; in caso di mancata
presentazione, il Consiglio Provinciale diffida ad adempiere entro il termine perentorio di ulteriori
sessanta giorni, dopodiché il mancato adempimento verrà considerato rinuncia all’iscrizione. Il
termine di trenta giorni per la presentazione degli elaborati riveste carattere perentorio in caso di
trasferimento da uno studio all’altro.
Nelle ipotesi di negativa valutazione degli elaborati di cui alle lettere a) o b) o di mancata, parziale o
insufficiente compilazione del questionario di cui alla lettera c), i Consigli Provinciali dovranno
convocare in udienza il praticante per ulteriori verifiche sulle modalità di svolgimento della pratica
prima di adottare qualsiasi decisione nel merito della stessa.
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ARTICOLO 6
LIBRETTO DELLA PRATICA
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1. All’atto dell’iscrizione nel registro dei praticanti il Consiglio Provinciale consegna al
tirocinante un libretto, conforme al modello predisposto dal Consiglio Nazionale, sul quale il
medesimo annota le nozioni acquisite, le attività professionali alle quali abbia assistito o partecipato e
le principali pratiche trattate sotto la direzione del professionista, prive di indicazioni che ledano la
riservatezza e il segreto professionale.
2. Il libretto, convalidato dal professionista, verrà presentato al Consiglio provinciale
dell’Ordine ogni qualvolta quest’ultimo lo richiederà in visione e/o in occasione della disamina degli
elaborati di cui al comma 8 dell’articolo precedente.
3. Al termine del periodo di pratica, di cui all’art. 5, il praticante può richiedere al Consiglio
Provinciale il certificato di compiuta pratica, restituendo il libretto convalidato dal professionista,
unitamente alle tesine, relazioni o questionari fino a quella data elaborati o compilati.
4. Il Consiglio Provinciale, verificato lo svolgimento dell’effettiva pratica, così come previsto
dal regolamento, rilascia il certificato entro trenta giorni dalla richiesta.
5. Dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica è consentito al praticante, su sua
richiesta, di mantenere l’iscrizione nel registro praticanti per un ulteriore periodo massimo di due anni.
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ARTICOLO 7
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TRASFERIMENTO PRESSO UN ALTRO STUDIO
1. Il praticante che passi ad uno studio professionale diverso da quello presso il quale era stato
iscritto deve darne comunicazione al Consiglio Provinciale entro trenta giorni dalla data del
trasferimento, allegando le attestazioni di cessazione e di ammissione dei professionisti interessati. La
data di trasferimento deve essere annotata nel libretto della pratica ed il periodo di pratica svolto deve
essere convalidato dal professionista. Il libretto deve essere presentato al Consiglio Provinciale
insieme alla documentazione attestante il trasferimento
.
2. In caso di mancata certificazione da parte del professionista presso il quale è effettuata la
pratica, il Consiglio provinciale potrà accertare l’effettivo e lodevole svolgimento e rilasciare la
relativa attestazione.
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ARTICOLO 8
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TRASFERIMENTO DI RESIDENZA DEL PRATICANTE
1. In caso di trasferimento della propria residenza il praticante deve chiedere, entro trenta
giorni, l’iscrizione nel registro tenuto dal Consiglio dell’Ordine della Provincia nella quale si è
trasferito.
2. La domanda di iscrizione nella nuova Provincia deve essere corredata dalla certificazione
del Consiglio provinciale di provenienza, dalla quale risulti quanto indicato nell’art. 1 e il periodo di
tirocinio compiuto, rilevato dal libretto della pratica, e dal versamento del contributo di iscrizione di
cui alla lettera h) dell’art. 1. La delibera di iscrizione deve prevedere la decorrenza della pratica dalla
data di iscrizione nel registro dei praticanti dell’Ordine di provenienza e deve essere comunicata con le
modalità di cui all’art. 3 anche all’Ordine di provenienza.
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ARTICOLO 9
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CANCELLAZIONE
1. La cancellazione dal registro dei praticanti è deliberata dal Consiglio Provinciale d’ufficio o
su richiesta del Pubblico Ministero:
a) in presenza di eventi diversi o di durata superiore a quelli previsti al secondo comma dell’art.5;
b) perdita dell’esercizio dei diritti civili;
c)irreperibilità del praticante;
d)nei casi previsti dall’art.31 della Legge 12/79;
e)mancato versamento della quota d’iscrizione;
f)nel caso previsto dal sesto comma dell’art.5;
g)per superamento del periodo di cui all’ultimo comma dell’art.6.
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2. Il Consiglio Provinciale provvederà a darne comunicazione giusto quanto previsto dal
secondo comma dell’art.3.
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ARTICOLO 10
ENTRATA IN VIGORE
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Il presente regolamento entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente Decreto Ministeriale. Rimane salvo il diritto per coloro che siano iscritti nel registro dei
praticanti precedentemente a tale data di portare a termine il periodo di pratica secondo le norme di cui
al precedente Decreto Ministeriale (3 agosto 1979)