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Reddito di Inclusione (REI)

è una misura di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale introdotta dal decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, emanato in attuazione della legge-delega 15 marzo 2017 con decorrenza dal 1° gennaio 2018.

Tale misura prevede un beneficio economico erogato attraverso l’attribuzione di una carta prepagata emessa da Poste Italiane SpA ed è subordinata alla valutazione della situazione economica e all’adesione a un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.

Il beneficio economico sarà erogato per un massimo di 18 mesi, dai quali saranno sottratte le eventuali mensilità di Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA) percepite.

Il nucleo richiedente dovrà soddisfare specifici requisiti di residenza e anagrafici, economici, di composizione del nucleo familiare e di compatibilità, specificamente dettagliati nella circolare.

L’ammontare dell’importo è correlato al numero dei componenti del nucleo familiare e tiene conto di eventuali trattamenti assistenziali e redditi in capo al nucleo stesso. In ogni caso, l’importo complessivo annuo non può superare quello dell’assegno sociale.

Coloro che, alla data del 1° dicembre 2017, stanno ancora percependo il SIA potranno presentare immediatamente domanda di REI o decidere di presentarla al termine della percezione del SIA, senza che dalla scelta derivi alcun pregiudizio di carattere economico.

La circolare INPS 22 novembre, n. 172 fornisce le prime istruzioni amministrative, illustra il riordino delle prestazioni assistenziali finalizzate al contrasto alla povertà, in particolare del Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA) e dell’ASDI (Assegno Sociale di Disoccupazione) e la conseguente rideterminazione del fondo povertà a decorrere dal 2018.

La domanda di accesso alla prestazione potrà essere presentata dal 1° dicembre 2017, presso i comuni o altri punti di accesso identificati dagli stessi, utilizzando il modello (pdf 718KB) allegato alla circolare. Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente deve essere in possesso di un’attestazione ISEE in corso di validità.

La domanda si può presentare al comune di appartenenza dal 01/12/2017.

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La circolare inps

Secondo la premessa che l’Istituto ha voluto inserire nella circolare 172 del 22/11/2017, il Rei è una misura di contrasto alla povertà ed all’esclusione sociale che però è collegata alla cosiddetta prova dei mezzi, cioè alla situazione reddituale del nucleo familiare del soggetto richiedente. Altra condizione inserita nella misura è l’adesione al progetto personalizzato che la misura prevede e che servirà a far uscire fuori dall’isolamento sociale e lavorativo del disagiato. In pratica, una misura doppi che oltre ad offrire sostentamento economico ai possibili fruitori, offre anche un percorso volto a ricollocare al lavoro o socialmente i soggetti beneficiari ed ai componenti della famiglia. Nella circolare si fa presente che la situazione di disagio economica deve essere messa in luce tramite la Dichiarazione Sostitutiva Unica che serve per la richiesta dell’Isee.

La Dsu deve essere antecedente la domanda del Rei, pertanto sarà necessario richiedere prima l’Isee e poi presentare domanda per il Rei. I beneficiari devono essere cittadini italiani, comunitari o extra comunitari con permesso di soggiorno di lunga durata e contestualmente devono risiedere in territorio italiano da almeno 2 anni consecutivi prima della presentazione dell’istanza. Requisiti specifici ed alternativi sono la presenza nel nucleo familiare di un figlio minorenne, di un disabile, di una donna in gravidanza [VIDEO]accertata o di un disoccupato over 55.

Requisiti, importi e domanda

dal punto di vista della situazione economica di disagio, due le componenti da valutare, quella reddituale e quella patrimoniale. L’Isee non deve superare € 6.000, l’Isre (che nell’Isee deve essere quello ai fini del Rei) non superiore ad € 3.000, un patrimonio immobiliare esclusa la casa di abitazione inferiore ad € 20.000 ed un patrimonio mobiliare dei titoli in banca non superiore ad € 6.000. Per la consistenza del patrimonio mobiliare vanno aggiunte € 2.000 per ogni componente la famiglia oltre al dichiarante, fino al tetto massimo di € 10.000.

il sussidio è erogato per massimo 18 mesi rinnovabile dopo 6 mesi dal precedente. Le somme verranno caricate su una card (la carta Rei, simile alla nota carta acquisti) e saranno prelevabili in contanti solo per il 50%, lasciando l’altra metà per le spese nei negozi di generi alimentari convenzionati (che offriranno sconti sul prezzo dei prodotti al pagamento con la carta), nelle farmacie e per pagare le utenze domestiche. Gli importi variano da 187,50 euro al mese per nuclei familiari composti da una sola persona [VIDEO](in questo caso solo ed esclusivamente un soggetto over 55 disoccupato), a 485,40 euro per familgie con 5 o più componenti. Il messaggio n° 4636 dell’Inps invece reca le disposizioni relative alla domanda da presentare. Secondo l’Inps la domanda deve essere presentata solo telematicamente tramite la piattaforma in rete che lo stesso Istituto provvederà a predisporre. Le domande dovranno essere presentate tramite punti di accesso che ogni Comune predisporrà o tramite ambito territoriale

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Ma procediamo per ordine e vediamo, nel dettaglio, come funziona il Rei, chi ne ha diritto, a quanto ammonta il contributo riconosciuto mensilmente e quali sono le sanzioni nel caso in cui non si rispetti il programma predisposto.

Indice

  • 1 A quanto ammonta il Rei

  • 2 Chi ha diritto al Rei

  • 3 Rei per i disoccupati

  • 4 Rei per chi lavora

  • 5 Rei per chi percepisce prestazioni di assistenza

  • 6 Rei e Bonus Bebè

  • 7 Progetto personalizzato per ottenere il Rei

  • 8 Sanzioni per chi non rispetta il progetto personalizzato

  • 9 Come fare domanda per il Rei

  • 10 Riconoscimento Rei

A quanto ammonta il Rei

La misura consiste in un assegno mensile, come già detto erogato attraverso una carta acquisti, che può andare da un minimo di 190 euro fino a 485 euro (per le famiglie numerose), per una durata massima di 18 mesi (una volta terminato il periodo di spettanza, dovranno passare almeno 6 mesi prima di poterlo chiedere di nuovo).

Nel dettaglio, se la famiglia ha:

  • un solo componente, il rei è pari a 187,5 euro mensili;

  • 2 componenti, 294,4 euro mensili;

  • 3 componenti, 382,5 euro mensili;

  • 4 componenti, 461,3 euro mensili;

  • 5 o più componenti, 485,4 euro mensili.

Chi ha diritto al Rei

Il Rei spetta alle famiglie:

  • il cui indice Isee, cioè l’indicatore della situazione economica della famiglia (si tratta, in parole semplici, di un indice che “misura la ricchezza” della famiglia), non supera 6mila euro; può essere utilizzato anche l’Isee corrente;

  • il cui indicatore Isre non supera i 3mila euro;

  • con figli minori o inabili, donne in gravidanza o disoccupati over 55 (nel caso in cui vi sia un componente disabile, perché il Rei spetti è necessaria la presenza di un genitore o di un tutore);

  • con un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 20mila euro;

  • con un patrimonio mobiliare massimo tra i 6mila e i 10mila euro a seconda del numero dei componenti del nucleo;

  • senza imbarcazioni da diporto o navi;

  • senza, auto o moto immatricolate nei 24 mesi precedenti la richiesta del sussidio, salvo i veicoli destinati ai disabili.

Chi richiede il Rei deve essere:

  • cittadino italiano;

  • in alternativa, cittadino dell’Unione Europea, o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o apolide in possesso di analogo permesso o titolare di protezione internazionale (asilo politico, protezione sussidiaria);

  • deve poi risiedere in Italia, in via continuativa, da almeno due anni al momento di presentazione della domanda.

Rei per i disoccupati

Se si ha diritto al Rei perché nel nucleo familiare è presente un disoccupato con almeno 55 anni di età, è bene sapere che questi deve possedere i seguenti requisiti:

  • trovarsi in stato di disoccupazione per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione;

  • aver cessato, da almeno tre mesi, di beneficiare dell’intera prestazione per la disoccupazione;

  • nel caso in cui non abbia diritto di conseguire alcuna prestazione di disoccupazione per mancanza dei necessari requisiti, trovarsi in stato di disoccupazione da almeno tre mesi.

Rei per chi lavora

Si considera in stato di disoccupazione anche chi possiede un reddito da lavoro dipendente o autonomo rispettivamente pari a un massimo di 8mila euro o 4.800 euro su base annua.

Il Rei è dunque compatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa, purché non si superi il limite Isee di 6mila euro annui. Bisogna comunque comunicare lo svolgimento di attività lavorativa da parte di uno o più componenti del nucleo, attraverso l’apposito modulo Rei- Com (anche contestualmente alla presentazione della domanda: il Rei Com si trova in una sezione della domanda stessa).

Non è invece possibile ricevere assieme al Rei la Naspi o altre forme di ammortizzatori sociali per la disoccupazione.

Rei per chi percepisce prestazioni di assistenza

Se un componente del nucleo, o più componenti, fruiscono di altri trattamenti assistenziali, esclusi quelli non sottoposti alla prova dei mezzi, il valore mensile del Rei è ridotto in corrispondenza al valore mensile di queste prestazioni. Se le prestazioni sono versate con periodicità diversa da quella mensile, il loro ammontare viene calcolato rapportandolo al numero di mesi cui lo stesso si riferisce.

Nel caso, invece, di prestazioni in un’unica soluzione, queste sono considerate in ciascuno dei dodici mesi successivi all’erogazione per un dodicesimo del loro valore.

Non sono comprese nel valore mensile dei trattamenti assistenziali che incidono sull’importo del Rei:

  • le erogazioni riferite al pagamento di arretrati;

  • le indennità per i tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione;

  • le specifiche misure di sostegno economico, aggiuntive al beneficio economico del Rei, individuate nell’ambito del progetto personalizzato a valere su risorse del comune o dell’ambito territoriale;

  • le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi, nonché eventuali esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi;

  • le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi.

Rei e Bonus Bebè

L’assegno di natalità, conosciuto come Bonus Bebè, viene dedotto dal Rei solo in corrispondenza all’incremento dell’assegno previsto per i nuclei familiari con Isee entro 7.000 euro annui, pari ad 80 euro mensili: i pratica, se si percepiscono 160 euro mensili di bonus anziché 80, incidono sul Rei i soli 80 euro d’incremento.

Progetto personalizzato per ottenere il Rei

Per ottenere il Rei l’intera famiglia deve partecipare a un programma di inclusione attiva: deve, cioè, aderire a un progetto che prevede la formazione, la riqualificazione e la ricerca attiva di lavoro di tutti i componenti del nucleo, come già disposto in precedenza per il sostegno d’inclusione attiva.

In particolare, viene dapprima programmata dal Comune, entro 25 giorni dalla presentazione della domanda per ottenere il Rei, una valutazione multidimensionale del bisogno, che prende in considerazione:

  • le condizioni e le funzioni personali e sociali dei componenti della famiglia;

  • la situazione economica;

  • la situazione lavorativa e profilo di occupabilità;

  • l’educazione, istruzione e formazione;

  • la condizione abitativa;

  • le reti familiari, di prossimità e sociali.

Effettuata la valutazione:

  • se emerge che la situazione di povertà è dovuta alla sola mancanza di lavoro, il progetto personalizzato è sostituito dal patto di servizio, oppure dal programma di ricerca intensiva di occupazione (i beneficiari del Rei possono aver diritto anche all’assegno di ricollocazione);

  • se emerge che la situazione di povertà è collegata ad altre problematiche, oltre a quella lavorativa, si occupa del nucleo familiare un’équipe multidisciplinare formata da diversi operatori identificati dai servizi sociali, che si occupa di realizzare un progetto personalizzato per il nucleo e di valutare i sostegni di cui la famiglia ha bisogno.

Firmando il progetto d’inclusione, tutti i membri della famiglia beneficiaria del Rei si impegnano a svolgere determinate attività:

  • presentarsi alle convocazioni dei servizi sociali del Comune responsabili del progetto;

  • cercare attivamente lavoro;

  • aderire a iniziative per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro;

  • aderire a iniziative di carattere formativo o ad altre iniziative di politiche attive o di attivazione;

  • accettare le offerte di lavoro congrue;

  • assicurare la frequenza e l’impegno scolastico (se minori di 18 anni);

  • mettere in atto comportamenti di prevenzione e cura volti alla tutela della salute.

In caso di ripetuti comportamenti inconciliabili con gli obiettivi del progetto da parte dei componenti della famiglia beneficiaria,  il Rei potrà essere ridotto o revocato.

Sanzioni per chi non rispetta il progetto personalizzato

Nelle ipotesi di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti previsti nel progetto, da parte anche di un solo componente del nucleo familiare beneficiario, si applicano le seguenti sanzioni:

  • la decurtazione di un quarto di una mensilità del beneficio economico, in caso di prima mancata presentazione;

  • la decurtazione di una mensilità del beneficio economico, in caso di seconda mancata presentazione;

  • la decadenza dalla prestazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.

Nelle ipotesi di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento, da parte anche di un solo componente del nucleo familiare beneficiario, si applicano le seguenti sanzioni:

  • la decurtazione di una mensilità del beneficio economico, in caso di prima mancata presentazione;

  • la decadenza dalla prestazione, nonché la decadenza dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.

Nel caso in cui anche un solo componente non partecipi alle iniziative formative o di riqualificazione, o ad ogni altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, si decade dal beneficio.

Si decade dal beneficio anche se uno dei componenti rifiuta un’offerta di lavoro congrua.

Nel caso in cui i componenti del nucleo non rispettino gli impegni assunti con la sottoscrizione del progetto personalizzato, in assenza di giustificato motivo, la figura di riferimento del progetto richiama formalmente il nucleo familiare al rispetto degli impegni medesimi.

Nelle ipotesi in cui il richiamo non produca la rinnovata adesione agli impegni previsti, la figura di riferimento effettua un nuovo richiamo in cui si esplicitano puntualmente gli impegni e i tempi in cui adeguarsi, a pena di sospensione dal beneficio.

Nel caso in cui sia adottato il provvedimento di sospensione, nello stesso sono specificati gli impegni necessari e i tempi per il ripristino del beneficio per la durata residua prevista al momento della sospensione. In caso di reiterati comportamenti inconciliabili con gli impegni richiamati, successivi al provvedimento di sospensione, è disposta la decadenza dal beneficio.

Nei casi di decadenza, il Rei può essere richiesto nuovamente trascorsi almeno 6 mesi.

Come fare domanda per il Rei

Il Rei può essere richiesto, a partire dal 1° dicembre 2017, presso i comuni e i punti per l’accesso al Rei, che verranno identificati dai comuni.

Per presentare la domanda deve essere utilizzato l’apposito modello predisposto dall’Inps [1], disponibile anche sul sito dell’Inps e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Il nucleo familiare, all’atto della domanda, deve essere in possesso di una dichiarazione Isee in corso di validità:

  • se nel nucleo è presente un è minorenne, è considerato l’Isee minorenni;

  • in assenza di minorenni nel nucleo, è considerato l’Isee ordinario;

  • in presenza di Isee corrente (che aggiorna l’Isee ordinario o l’Isee minorenni) è comunque considerato quest’ultimo.

In caso di presenza nel nucleo familiare di componenti minorenni che non abbiamo entrambi i genitori in comune, è considerato il più favorevole tra gli eventuali differenti indicatori Isee Minori.

Riconoscimento Rei

I comuni, ricevuta la domanda, devono comunicare all’Inps, entro 15 giorni lavorativi, attraverso le modalità telematiche predisposte dall’Istituto, le informazioni contenute nel modulo di domanda (le comunicazioni avvengono secondo l’ordine cronologico di presentazione).

I comuni devono poi verificare i requisiti di residenza e di soggiorno, comunicandone l’esito non oltre 15 giorni lavorativi dalla richiesta del Rei, e, in caso di componente del nucleo in condizione di gravidanza accertata, la documentazione medica, rilasciata da una struttura pubblica, attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto.

L’Inps, a sua volta, verifica, entro 5 giorni lavorativi dalla trasmissione della domanda, il possesso dei requisiti per l’accesso al Rei, sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni collegate.

In caso di esito positivo delle verifiche di competenza dei comuni e degli ambiti territoriali, nonché delle verifiche effettuate dall’Istituto, il Rei è riconosciuto dall’Inps condizionatamente alla sottoscrizione del progetto personalizzato, o del patto di servizio o del programma di ricerca intensiva di occupazione. Il riconoscimento condizionato del beneficio è comunicato dall’Inps agli ambiti territoriali e ai comuni interessati entro il termine di 5 giorni dalla comunicazione delle informazioni contenute nel modulo di domanda di Rei da parte dei Comuni o degli ambiti territoriali.

Successivamente, l’Inps dispone il versamento del beneficio, che decorre dal mese successivo alla presentazione della domanda ed avviene a cadenza mensile.

https://patronato-caf-unsic.wixsite.com/csl-italia/reddito-di-inclusione-rei
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